Se è appena successo qualcosa, chiamaci: ti diciamo noi cosa fare, con quale compagnia e con quali tempi. Non devi sapere tu la procedura giusta, è il nostro mestiere.
Questa pagina non è un canale di denuncia. Il modulo di contatto del sito non apre una pratica di sinistro: per denunciare serve parlare con noi o con la compagnia. Se il termine della tua polizza sta per scadere, usa il telefono.
Cosa fare subitoEntro quanto denunciareModulo blu e testimoniA chi chiedereTempi di rispostaNon solo autoNoi e la compagnia
1. Nelle prime ore: cosa fare subito
- Metti in sicurezza le persone. Se ci sono feriti chiama il 112. La salute viene prima di qualsiasi adempimento assicurativo.
- Chiama le forze dell’ordine se ci sono feriti, se non c’è accordo su come sono andate le cose, o se è coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato.
- Fotografa tutto: posizione dei veicoli prima di spostarli, danni da vicino e da lontano, targhe, segnaletica, stato della strada. Le foto fatte sul momento non si recuperano dopo.
- Prendi i dati dell’altra parte: targa, compagnia, numero di polizza, nome e recapito del conducente e del proprietario, se sono persone diverse.
- Annota i testimoni subito. È il punto che fa perdere più pratiche: vedi il punto 3.
- Conserva tutto: referti, scontrini, preventivi di riparazione, verbali.
Non riparare e non buttare niente prima che il danno sia stato constatato. Se ripari o smaltisci quello che si è rotto, la compagnia non può più verificarlo e la pratica si complica.
2. Entro quanto va denunciato
Il Codice civile (art. 1913) chiede di avvisare l’assicuratore o l’agente entro tre giorni dal sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La tua polizza può prevedere un termine diverso: in quel caso vale quello scritto in polizza, e te lo verifichiamo noi.
Se hai superato il termine, chiamaci lo stesso e non rinunciare: il ritardo non cancella automaticamente il diritto. La legge (art. 1915) distingue fra chi non avvisa di proposito, che perde l’indennizzo, e chi lo fa per semplice dimenticanza: in quel caso la compagnia può ridurre l’indennizzo in proporzione al danno che il ritardo le ha causato, e deve dimostrarlo. Non è un buon motivo per rimandare, ma non è nemmeno la fine della pratica.
3. RC Auto: il modulo blu (CAI) e i testimoni
Compila la Constatazione Amichevole (il “modulo blu”) insieme all’altro conducente, se c’è accordo. Firmata da entrambi dimezza i tempi: la compagnia deve rispondere in 30 giorni invece di 60 (vedi il punto 5). Se non c’è accordo, compila comunque la tua parte e non firmare la versione dell’altro se non la condividi.
I testimoni vanno scritti subito, nella denuncia. Dal 2017, nei sinistri con soli danni a cose, chi ha assistito all’incidente deve risultare già dalla denuncia o dal primo atto formale inviato alla compagnia (art. 135, comma 3-bis del Codice delle assicurazioni). Se li indichi dopo, la loro testimonianza non viene ammessa: unica eccezione, i testimoni già riportati nel verbale delle forze dell’ordine intervenute sul posto.
È la trappola più frequente: il testimone ci sarebbe anche, ma nessuno ha preso il suo nome quella mattina. Chiedi nome, cognome e telefono prima che se ne vada.
4. RC Auto: a chi si chiede il risarcimento
Nella maggior parte dei casi si chiede alla propria compagnia, non a quella dell’altro: è il risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni). Si applica quando il sinistro avviene fra due veicoli identificati e regolarmente assicurati, per i danni ai veicoli e ai conducenti.
Non si applica, e allora la strada è un’altra:
- se è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero;
- se i veicoli coinvolti sono più di due;
- se il veicolo è non identificato o non assicurato: in questi casi interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- se a chiedere il risarcimento è il passeggero trasportato, che ha una via sua (art. 141): viene risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava, senza dover dimostrare di chi è la colpa.
Capire quale procedura si applica al tuo caso è esattamente ciò per cui ci siamo: non sceglierla da solo.
5. Quanto ci mette la compagnia a rispondere
Per l’RC Auto i termini sono fissati dalla legge (art. 148 del Codice delle assicurazioni) e decorrono da quando la compagnia riceve la documentazione completa:
| Tipo di danno | Termine per l’offerta o il diniego motivato |
|---|---|
| Danni a cose | 60 giorni |
| Danni a cose, con modulo CAI firmato da entrambi i conducenti | 30 giorni |
| Lesioni personali o decesso | 90 giorni |
Entro il termine la compagnia deve fare un’offerta motivata oppure spiegare perché non la fa: il silenzio non è una risposta ammessa. Una volta accettata l’offerta, il pagamento avviene entro 15 giorni.
Se i termini passano senza risposta, o la risposta non ti convince, dicci che è successo: ci muoviamo noi. Restano poi aperte le strade descritte nella pagina Reclami.
6. Sinistri diversi dall’auto
Casa, infortuni, salute, imprese — la logica è la stessa: avvisaci subito, documenta, non riparare prima della constatazione. In più:
- Furto, rapina, atti vandalici: serve la denuncia all’autorità (Carabinieri o Polizia). Senza quella la pratica non parte. Portaci copia della denuncia.
- Incendio o danni d’acqua: fotografa prima di asciugare o rimuovere, e conserva i pezzi sostituiti.
- Infortuni e malattia: serve il certificato medico iniziale e quelli successivi fino alla guarigione. I termini di invio sono indicati nella polizza.
- Responsabilità civile: se ricevi una richiesta di risarcimento da qualcuno, non rispondere e non riconoscere nulla per iscritto: passala a noi.
7. Che cosa facciamo noi, che cosa fa la compagnia
È la confusione più comune, e vale la pena dirla chiaramente.
L’agenzia
ti assiste nella denuncia, trasmette la pratica, tiene i rapporti con il liquidatore, ti dice a che punto è e controlla che i termini siano rispettati
La compagnia
istruisce la pratica, nomina il perito, decide se e quanto liquidare e paga
La valutazione del danno e l’importo liquidato non li decide l’agenzia. Se non condividi la decisione della compagnia, il reclamo va indirizzato a lei: come si fa è spiegato nella pagina Reclami, che descrive anche il ricorso all’Arbitro Assicurativo e all’IVASS.
Non sei sicuro di cosa fare? Chiamaci.
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026