Se è appena successo qualcosa, chiamaci: ti diciamo noi cosa fare, con quale compagnia e con quali tempi. Non devi sapere tu la procedura giusta, è il nostro mestiere.

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Il responsabile sinistri è Simona Tempesti: la trovi in agenzia dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e dal lunedì al giovedì 14:30-15:30. Puoi scriverci anche a amministrazione@gramiccia.it.

Questa pagina non è un canale di denuncia. Il modulo di contatto del sito non apre una pratica di sinistro: per denunciare serve parlare con noi o con la compagnia. Se il termine della tua polizza sta per scadere, usa il telefono.

Cosa fare subitoEntro quanto denunciareModulo blu e testimoniA chi chiedereTempi di rispostaNon solo autoNoi e la compagnia

1. Nelle prime ore: cosa fare subito

  1. Metti in sicurezza le persone. Se ci sono feriti chiama il 112. La salute viene prima di qualsiasi adempimento assicurativo.
  2. Chiama le forze dell’ordine se ci sono feriti, se non c’è accordo su come sono andate le cose, o se è coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato.
  3. Fotografa tutto: posizione dei veicoli prima di spostarli, danni da vicino e da lontano, targhe, segnaletica, stato della strada. Le foto fatte sul momento non si recuperano dopo.
  4. Prendi i dati dell’altra parte: targa, compagnia, numero di polizza, nome e recapito del conducente e del proprietario, se sono persone diverse.
  5. Annota i testimoni subito. È il punto che fa perdere più pratiche: vedi il punto 3.
  6. Conserva tutto: referti, scontrini, preventivi di riparazione, verbali.

Non riparare e non buttare niente prima che il danno sia stato constatato. Se ripari o smaltisci quello che si è rotto, la compagnia non può più verificarlo e la pratica si complica.

2. Entro quanto va denunciato

Il Codice civile (art. 1913) chiede di avvisare l’assicuratore o l’agente entro tre giorni dal sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La tua polizza può prevedere un termine diverso: in quel caso vale quello scritto in polizza, e te lo verifichiamo noi.

Se hai superato il termine, chiamaci lo stesso e non rinunciare: il ritardo non cancella automaticamente il diritto. La legge (art. 1915) distingue fra chi non avvisa di proposito, che perde l’indennizzo, e chi lo fa per semplice dimenticanza: in quel caso la compagnia può ridurre l’indennizzo in proporzione al danno che il ritardo le ha causato, e deve dimostrarlo. Non è un buon motivo per rimandare, ma non è nemmeno la fine della pratica.

3. RC Auto: il modulo blu (CAI) e i testimoni

Compila la Constatazione Amichevole (il “modulo blu”) insieme all’altro conducente, se c’è accordo. Firmata da entrambi dimezza i tempi: la compagnia deve rispondere in 30 giorni invece di 60 (vedi il punto 5). Se non c’è accordo, compila comunque la tua parte e non firmare la versione dell’altro se non la condividi.

I testimoni vanno scritti subito, nella denuncia. Dal 2017, nei sinistri con soli danni a cose, chi ha assistito all’incidente deve risultare già dalla denuncia o dal primo atto formale inviato alla compagnia (art. 135, comma 3-bis del Codice delle assicurazioni). Se li indichi dopo, la loro testimonianza non viene ammessa: unica eccezione, i testimoni già riportati nel verbale delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

È la trappola più frequente: il testimone ci sarebbe anche, ma nessuno ha preso il suo nome quella mattina. Chiedi nome, cognome e telefono prima che se ne vada.

4. RC Auto: a chi si chiede il risarcimento

Nella maggior parte dei casi si chiede alla propria compagnia, non a quella dell’altro: è il risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni). Si applica quando il sinistro avviene fra due veicoli identificati e regolarmente assicurati, per i danni ai veicoli e ai conducenti.

Non si applica, e allora la strada è un’altra:

  • se è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero;
  • se i veicoli coinvolti sono più di due;
  • se il veicolo è non identificato o non assicurato: in questi casi interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
  • se a chiedere il risarcimento è il passeggero trasportato, che ha una via sua (art. 141): viene risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava, senza dover dimostrare di chi è la colpa.

Capire quale procedura si applica al tuo caso è esattamente ciò per cui ci siamo: non sceglierla da solo.

5. Quanto ci mette la compagnia a rispondere

Per l’RC Auto i termini sono fissati dalla legge (art. 148 del Codice delle assicurazioni) e decorrono da quando la compagnia riceve la documentazione completa:

Tipo di danno Termine per l’offerta o il diniego motivato
Danni a cose 60 giorni
Danni a cose, con modulo CAI firmato da entrambi i conducenti 30 giorni
Lesioni personali o decesso 90 giorni

Entro il termine la compagnia deve fare un’offerta motivata oppure spiegare perché non la fa: il silenzio non è una risposta ammessa. Una volta accettata l’offerta, il pagamento avviene entro 15 giorni.

Se i termini passano senza risposta, o la risposta non ti convince, dicci che è successo: ci muoviamo noi. Restano poi aperte le strade descritte nella pagina Reclami.

6. Sinistri diversi dall’auto

Casa, infortuni, salute, imprese — la logica è la stessa: avvisaci subito, documenta, non riparare prima della constatazione. In più:

  • Furto, rapina, atti vandalici: serve la denuncia all’autorità (Carabinieri o Polizia). Senza quella la pratica non parte. Portaci copia della denuncia.
  • Incendio o danni d’acqua: fotografa prima di asciugare o rimuovere, e conserva i pezzi sostituiti.
  • Infortuni e malattia: serve il certificato medico iniziale e quelli successivi fino alla guarigione. I termini di invio sono indicati nella polizza.
  • Responsabilità civile: se ricevi una richiesta di risarcimento da qualcuno, non rispondere e non riconoscere nulla per iscritto: passala a noi.

7. Che cosa facciamo noi, che cosa fa la compagnia

È la confusione più comune, e vale la pena dirla chiaramente.

L’agenzia

ti assiste nella denuncia, trasmette la pratica, tiene i rapporti con il liquidatore, ti dice a che punto è e controlla che i termini siano rispettati

La compagnia

istruisce la pratica, nomina il perito, decide se e quanto liquidare e paga

La valutazione del danno e l’importo liquidato non li decide l’agenzia. Se non condividi la decisione della compagnia, il reclamo va indirizzato a lei: come si fa è spiegato nella pagina Reclami, che descrive anche il ricorso all’Arbitro Assicurativo e all’IVASS.

Non sei sicuro di cosa fare? Chiamaci.

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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026